Guida settimanale: 56 ore, 90 in due settimane e deroghe
Redazione CABINA
I limiti di guida giornaliera, settimanale e bisettimanale del Regolamento (CE) 561/2006 e le deroghe previste dagli articoli 12, 13 e 14.
Traduzione automatica, non verificata [NV].
La guida settimanale di un conducente professionale ha un limite di 56 ore secondo il Regolamento (CE) 561/2006, che fissa anche i tetti giornalieri e bisettimanali e alcune deroghe [V].
I limiti
- Guida giornaliera: non deve superare 9 ore; può essere estesa fino a 10 ore non più di due volte nella settimana (art. 6, paragrafo 1) [V].
- Guida settimanale: non deve superare 56 ore né l’orario di lavoro massimo della direttiva 2002/15/CE (art. 6, paragrafo 2) [V].
- Due settimane consecutive: non più di 90 ore (art. 6, paragrafo 3) [V].
Questi tempi comprendono tutta la guida svolta sia nella Comunità sia nei paesi terzi (art. 6, paragrafo 4) [V].
Deroga del conducente: raggiungere un punto di sosta
L’articolo 12 consente al conducente di derogare agli articoli da 6 a 9 per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico [V]. Il motivo della deroga va annotato a mano [V].
Deroghe nazionali (art. 13)
Ogni Stato membro può concedere deroghe agli articoli da 5 a 9 per determinate categorie di veicoli (art. 13, paragrafo 1) [V]. Tra gli esempi del testo [V]:
- veicoli di autorità pubbliche che non fanno concorrenza alle imprese private;
- veicoli di imprese agricole, forestali o della pesca, entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa;
- trattori agricoli, entro un raggio di 100 km;
- veicoli del servizio postale universale fino a 7,5 tonnellate.
L’elenco prosegue con altre lettere non lette: dato non trovato / da verificare [NV].
Circostanze eccezionali (art. 14)
Per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali, gli Stati membri possono stabilire deroghe solo previa autorizzazione della Commissione (art. 14, paragrafo 1) [V].
Spagna
Quali deroghe dell’articolo 13 applichi in concreto la Spagna: dato non trovato / da verificare [NV]. Il testo consultato è la versione consolidata in italiano; la versione ufficiale spagnola non è stata letta [NV].
Il testo consolidato è solo uno strumento di documentazione; quello vincolante è il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Questo articolo non sostituisce una consulenza su casi concreti.
Spagnolo di base non verificato da un madrelingua [NV].
Redazione CABINA
Fonti
- Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, Regolamento (CE) 561/2006, testo consolidato al 31/12/2024: https://publications.europa.eu/resource/cellar/8c19a9e9-bcb1-11ef-91ed-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1, consultato il 30/10/2026 [V].
Contenuto informativo, non consulenza. Verifica sempre il testo della fonte indicata; per il tuo caso confrontati con un professionista o con l'ente competente.